Numquam periculum sine pericolo vincitur (Il pericolo non lo si vince mai senza pericolo): Publilio Siro. Di Chiara Crisci.

Massimiliano Latorre e Salvatore Girone.

Nessuna prova può essere superata se non ci si mette alla prova e non ci si confronta con essa; così come nessun tentativo può riuscire se, per l’appunto non si tenta.

Premessa fattuale

Il 15 Febbraio 2012 si verifica un evento tragico al largo delle coste occidentali indiane, all’interno della zona definita dall’ONU come “ad alto rischio di pirateria”. Questo fatto gravoso. riguarda due militari italiani della Marina Militare ITA, comandati in missione in quelle acque  a protezione del nostro traffico mercantile, e per le sue pieghe complicate probabilmente solleverà animosamente per lungo tempo le discussioni sugli aspetti giurisdizionali e di organizzazione della sicurezza marittimo-militare che la riguardano il nostro Stato.

Percorso storico

In pieno giorno alle 16:30 PM. Del 15 febbraio 2012, ora locale, due Fucilieri di Marina, membri di una squadra militare di protezione (Vessel Protection Detachment, VPD) imbarcati sulla petroliera Enrica Lexie, battente bandiera italiana, in transito da Singapore a Gibuti, spararono dei colpi di avvertimento in direzione di una piccola imbarcazione sospetta di essere un mezzo pirata che stava tentando di impostare una manovra di abbordaggio contro la petroliera. 

 Ben cinque più tardi (intorno alle 23:30) il peschereccio indiano St.Antony si ormeggiava a Neendakara (Kerala, costa sud-occidentale dell’India) con a bordo due marinai uccisi da colpi di arma da fuoco “qualificati” ovverosia di armi militari come verrà in seguito accertato. L’uccisione era già trapelata come notizia da un paio di ore (21:30) e la Lexie era già stata contattata dalla Guardia Costiera Indiana con una richiesta di cooperazione all’identificazione di pirati detenuti nel porto di Kochi (Kerala), India. La petroliera italiana, dopo essere stata autorizzata dalle  autorità nazionali procedeva a raggiungere il porto indicato, ove le autorità indiane si apprestavano ad inquisire l’equipaggio, al sequestro di quanto si rendeva necessario, ed  al fermo dei membri della squadra militare di protezione.

 Prima notizia Ufficiale; LaPresse 25-05-2012: Massimiliano Latorre e Salvatore Girone lasciano il carcere di Trivamdrum

Cinque giorni dopo, due Fucilieri della Marina Militare Italiana, i sottufficiali Latorre (capo squadra) e Girone venivano arrestati e trattenuti in India come sospettati di avere ucciso barbaramente ed immotivatamente i due pescatori indiani. Da ciò si innescò celermente ed irrevocabilmente un braccio di ferro diplomatico tra India ed Italia su chi avesse la competenza territoriale giurisdizionale di processare i due militari. Si menzionano altresì  due eventi avvenuti susseguitesi poco dopo. Uno è il pagamento, da parte italiana, di un contributo di solidarietà alle famiglie dei pescatori uccisi; L’altro è la concessione, da parte delle autorità indiane, di un breve permesso per recarsi in Italia a votare alle elezioni politiche, con la promessa da parte dell’Ambasciatore italiano a Nuova Delhi, che essi sarebbero rientrati in India immediatamente poco dopo al fatto. Giunti al termine finale del permesso, comunque, il Governo italiano dichiarava dapprima che essi non sarebbero rientrati, giustificando la decisione con il fatto che in India esiste la pena di morte (il che impedisce l’estradizione secondo la Costituzione italiana); la reazione consistette nell’imposizione all’ambasciatore italiano di non lasciare il Paese. Dopo alcuni giorni, il Governo nazionale italiano modificò la propria posizione decisionale ed i due Fucilieri vennero rimandati in India. Discussioni diplomatiche sulla giurisdizione del caso sono continuate per oltre tre anni con un niente di fatto degno di evidenza. Di concerto governativo l’Italia (2015) ha deciso di presentare il caso al tribunale Internazionale sulla Legge del Mare (ITLOS) per scopi relazionali in merito.Scopo del resoconto.Quanto scritto-relato non è né una discussione sulla presunta colpevolezza o innocenza dei due Fucilieri o sul comportamento degli organismi nazionali ed internazionali coinvolti nella vicenda, né una critica delle azioni compiute dai vari attori del tragico evento. Vediamo cosa dice il dettato normativo in tal senso. la Legge dell’ONU sul diritto del Mare (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, 1982) e sulla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche (1961).

Fatti

Interpretazioni ,

Al fine di stabilire un linguaggio univoco, consideriamo fatti i seguenti eventi che sono incontestati da entrambi i Paesi.

i due Fucilieri hanno aperto il fuoco in direzione di un’imbarcazione.
L’evento avvenne intorno alle 16:30 locali del 15 Febbraio 2012, a circa 20.5 miglia nautiche (NM) al largo delle coste indiane.
Il peschereccio indiano St. Antony arrivò in porto a Neendakara intorno alle 23:30.
Due marinai a bordo dell’imbarcazione erano morti uccisi da colpi di arma da fuoco.

Questi sono i fatti ed  il resto sono solamente astrattezze.

Incongruenze di diritto

Evidenti e poco lineari i dettagli sui rapporti dei testimoni e sulle interpretazioni del fatto-criminis. Si rileva il tutto su notizie di pubblico dominio, soprattutto articoli giornalistici online e testate di cronaca italiana, quindi l’analisi che ne consegue dal  presupposto che le informazioni sulle quali si rivela siano corrette, veritiere e non omissive.

Giurisdizione

Come premesso, l’evento ebbe luogo a 20.5 NM al largo della costa indiana. Questo significa (in rif.a UNCLOS) che  avvenne fuori dalle acque territoriali indiane (che si estendono fino a 12 NM dalla costa) ed entro la Zona Contigua (CZ, 24 NM) e Zona economica Esclusiva (EEZ, 200 NM) indiane. È utile anche accennare al fatto che, in accordo con l’Art.2 di UNCLOS, lo Stato costiero (l’India in questo caso) ha piena sovranità solo sopra il proprio territorio, acque territoriali e spazio aereo.

Sebbene lo Stato Costiero goda nella CZ di ulteriori giurisdizioni, esse sono relative solo alla prevenzione di infrazioni alle proprie leggi doganali, fiscali, di immigrazione o sanitarie che potrebbero avvenire sul suo territorio o acque territoriali, ed al perseguimento di quelle avvenute nel proprio territorio o acque territoriali (Art.33). Nella EEZ esse sono relative allo sfruttamento delle risorse marine.

Nulla dà allo Stato Costiero l’autorità di avere giurisdizione penale su una nave straniera per un fatto avvenuto al di fuori delle sue acque, anche se questa vi entra successivamente (Art.27), mentre l’inchiesta dovrebbe essere effettuata dallo Stato di Bandiera (Art.92, 94 e 58).Quindi sembra chiarissimo che, in accordo con l’UNCLOS, l’India non possa avere la giurisdizione sull’evento.Ma allora perché l’India ne reclama la giurisdizione? Forse la risposta giace in un questionario che l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO, International Maritime Organization, un’agenzia dell’ONU) ha presentato alle autorità indiane in relazione all’evento. In particolare, leggiamo la domanda 3.1. Viene chiesto : : In relazione ad  incidenti nelle acque territoriali. Cosa considerate un incidente alla sicurezza nelle vostre acque territoriali?  Risposta indiana : qualsiasi incidente … omissis … all’interno della zona economica esclusiva indiana.

La risposta fu piuttosto chiara ed indica che l’India considera lo status legale della sua EEZ alla stessa stregua delle proprie acque territoriali, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza. Se ciò venisse confermato, la posizione indiana sarebbe in deciso  contrasto con UNCLOS, una convenzione che sia l’India che l’Italia hanno ratificato. Nell’analisi è utile menzionare due  interessanti riserve che i due Paesi fecero all’atto della ratifica di UNCLOS, una opposta all’altra. La posizione Indiana è che le esercitazioni e le manovre militari all’interno della EEZ non siano automaticamente autorizzate. Questa posizione non e’ condivisa dall’Italia che vi si oppone. Personalmente considero la posizione italiana maggiormente vicina allo spirito di UNCLOS che, nella sua completezza, è orientato alla libertà di navigazione sui mari con alcune restrizioni che non comprendono le pretese indiane. Comunque, anche supponendo che la posizione indiana non sia totalmente errata, essa si riferisce ad esercitazioni e manovre. Certamente la missione della squadra militare di protezione italiana non era di esercitazione. Era forse una manovra? Io non credo: le manovre militari, nei glossari tecnici, sono definite come quelle azioni compiute per posizionare le proprie forze in una posizione di vantaggio rispetto al nemico. Ciò implica un atteggiamento attivo, che non è il caso della squadra di protezione, impiegata solo per autodifesa (della nave da proteggere), che è invece un atteggiamento reattivo.

Un ulteriore contraddizione si nota nella richiesta (italiana) e conseguente rifiuto (indiano) di applicare la cosiddetta “immunità funzionale” al personale militare. Il principio è quello che il personale agisce secondo gli ordini ricevuti dal proprio Governo ed è quest’ultimo il responsabile verso terze parti degli ordini impartiti e di come vengono eseguiti. L’India, che in passato ottenne l’immunità funzionale per un evento avvenuto sul territorio del Congo, ammette che questa può essere concessa, ma solo per fatti avvenuti nel proprio territorio, mentre l’evento Lexie è avvenuto al di fuori. Tutto chiaro, almeno dal punto di vista indiano? Non proprio visto che in una precedente dichiarazione indiana si afferma qualcosa di completamente diverso, cioè che il fatto è avvenuto nel proprio territorio. Di conseguenza sembrerebbe che dal punto di vista indiano, la giurisdizione sul caso sia lecita perché il fatto è avvenuto nel proprio territorio, ma l’immunità funzionale non può essere concessa perché il fatto è avvenuto al di fuori dal proprio territorio. È evidente che tali posizioni sono in netto contrasto tra di loro.

Evento

Ancora delle incongruenze si trovano esaminando le dichiarazioni, fatte da persone coinvolte e rese testimoni del fatto internazionale. Confermata l’azione dei Fucilieri di Marina nello sparo di circa 20 colpi; essi hanno dichiarato di averli “scaricati” in mare, di fronte alla prua di un’imbarcazione in avvicinamento, simile ad un peschereccio con personale armato a bordo e le cui caratteristiche non corrispondono a quelle del St. Anthony.L’imbarcazione si era avvicinata alla Lexie nonostante i precedenti avvertimenti ottici ed acustici che sono previsti per la sicurezza della navigazione (eseguiti in accordo with le Regole per l’Uso della Forza dell’IMO). Lo stesso è stato riportato dal Comandante “in sovrannumero” della Lexie (Sig. Noviello), che era sul Ponte di Comando alle 16:30, quando l’azione è avvenuta. Il Comandante del St. Anthony (Freddie Bosco), intervistato da una TV locale Indiana immediatamente dopo essere giunto a Neendakara, invece cita il suono di una grande esplosione, seguito da circa due minuti di fuoco ininterrotto.

L’esplosione potrebbe essere stata causata da un artificio pirotecnico impiegato da alcuni VPD, ma le squadre di protezione italiane non ne hanno in dotazione specifica. Ed ancora va rilevato che, i 20 colpi sparati da armi in dotazione alle squadre italiane vengono scaricati solo in pochi secondi non certo in due minuti, sarebbe una tempistica di difesa troppo inefficacie e lunga.

Altra incongruenza è presente nella stessa intervista de quo quando il comandante del St. Anthony  Bosco afferma che l’evento fosse avvenuto intorno alle 21:20 (o 21:30 secondo altre traduzioni) e lo stesso orario è confermato dal  anche quando un giornalista gli chiede se, invece, il fatto non fosse avvenuto alle 16:30. Successivamente, nel suo rapporto ufficiale, l’orario diviene 16:30 andando a corrispondere perfettamente con quello dichiarato dalla Lexie. Inoltre, dichiarazioni diverse vengono rilasciate dal Comandante del St. Anthony sulla posizione al momento dell’evento collocata inizialmente entro le acque territoriali, successivamente in due posizioni diverse lungo il percorso della Lexie di cui nessuna corrisponde alla posizione della petroliera italiana alle 16:30.

Rilievi Autoptici

Elementi ictu oculi contraddittori rilevano dai rapporti medico-legali. Un primo rapporto  informativo indicava che le pallottole rinvenute sul St. Anthony e sui due pescatori deceduti fossero di calibro 7.62, che non corrisponde al calibro 5.56 impiegato dalle armi usate dai fucilieri di Marina Militare. Per cui deduttivamente c’era discrasia sui rilievi scientifici. Ma a seguire il rapporto ufficiale indicava il calibro come 5.56, mentre poi, un ulteriore recente documento depositato dall’India all’ITLOS sembra indicare nuovamente il calibro 7.62, cosa che farebbe decadere le accuse fatte ai due Fucilieri. È caratteristico notare che le autorità italiane non furono autorizzate a presenziare  l’autopsia, motivo di lesione del diritto di difesa per un pieno contraddittorio probatorio. Esse presenziarono, in qualità di osservatori, le prove balistiche effettuate con le armi della squadra di protezione italiana confiscate giorni prima a bordo della Lexie: i colpi sparati durante la prova balistica vennero poi confrontati con quelli presentati dall’India come referti dell’autopsia.

Di fatto

a) alcuno della controparte ispettiva (Italia) può confermare ufficialmente che i colpi di confronto siano veramente quelli provenienti dall’autopsia (non essendo stati autorizzati a presenziarla); b) che non siano invece stati sparati dopo di questa usandoli per rimpiazzare quelli originali ritrovati all’interno dei corpi (ndr producendo quindi prove false); c) il peschereccio St. Antony non è stato conservato dall’India come  prova giudiziaria ma è stato lasciato affondare in porto e non è più recuperabile per essere impiegato come tale. Similmente i cadaveri dei due pescatori non possono essere ulteriormente esaminati: sono stati sepolti poco dopo l’autopsia.

d) dalla lettura di un rapporto ufficiale della Marina Italiana sembrerebbe che i colpi sparati durante le prove balistiche corrispondano alle armi in dotazione ma provenienti da armi assegnate a due altri fucilieri imbarcati sulla Lexie. Si apre il forte sospetto che i soggetti coinvolti siano più o ancora peggio altri da preservare.

Più considerazioni provenienti da esperti balistici italiani evidenzierebbero altre possibili incompatibilità. Gli otto colpi  andati a segno sul St. Anthony, mostrati sulle foto con le probabili traiettorie, considerando l’altezza da dove sono stati sparati (l’aletta del ponte di Comando della Lexie), i danni subiti dai pescatori deceduti e la distanza di fuoco (500m e meno, secondo le dichiarazioni dei testimoni),  potrebbe far ipotizzare uno spiattellamento dei proiettili sulla superficie del mare (che nel caso implicherebbe uno sfortunato incidente) o una distanza di fuoco maggiore (quindi un evento completamente diverso).

Rapporti di Relazione internazionale

Sebbene in altro modo si debba riconoscere la corrispondente sensibilità dimostrata dall’India nel concedere ai due fucilieri di usufruire di sistemazioni presso l’Ambasciata italiana e permessi (come nel caso delle elezioni politiche e, recentemente, per ragioni di salute del Maresciallo Latorre, attualmente in Italia in convalescenza per trattamento medico), dall’altro lato bisogna dire che in occasione della sopracitata dichiarazione italiana di non voler rimandare indietro i Fucilieri, l’India, invece di ricorrere allo strumento di dichiarazione di persona non grata ed espellere l’Ambasciatore italiano (come previsto dalla Convenzione di Vienna), ne ha limitato i movimenti nel Paese, di fatto violando la clausola relativa all’immunità diplomatica. Possiamo dibattere sul fatto che questo sia stato un atteggiamento arrogante comunque spropositato oppure un caustico tentativo di non esacerbare la già tesa situazione con un’espulsione perentoria ed inappellabile. Rimane pur sempre  un fatto senza precedenti tra due nazioni che sono tradizionalmente in buoni rapporti di cooperazione tra loro. Dalla parte italiana l’atto di fornire alle famiglie dei pescatori morti un contributo di solidarietà (tra l’altro non richiesto) apre discussioni sul fatto che ciò possa essere considerato da alcuni come un’ammissione di colpa, un tentativo di corruzione, un accordo riservato finito male o una scatola cinese di inganno. Acclarato ciò,  bisogna ricordare che la Lexie fu indotta a procedere verso Kochi, in India, con incarico ufficiale di cooperare con le autorità nazionali per identificare dei pirati ma ciò fu ovviamente una trappola che divenne evidente solo quando la nave, che era già in rotta per il porto indiano, fu “scortata” da mezzi aerei a navali della Guardia costiera indiana in porto. Già quindi si sapeva della presenza attiva e fattiva di movimenti criminali in corso. Un comportamento che appare essere incoerente verso una nave che sta dirigendo volontariamente come richiesto.

Tracciato Ultimo in Considerazione della vicenda

 “Nulla in mio possesso può provare con grado di certezza massimo che i due Fucilieri siano colpevoli o innocenti dell’uccisione dei due pescatori indiani. Questo dovrebbe essere il risultato di un processo che a mio avviso  dovrebbe essere fatto dall’Italia, in cooperazione con l’India (in accordo con quanto previsto da UNCLOS). In base agli elementi presentati, la mia sensazione è che l’evento Lexie, con la sua complessità ed un tal numero di aspetti contraddittori, diverrà uno di quei casi che saranno ricordati e dibattuti anche molto dopo la loro conclusione. Non sono nemmeno da sottovalutare le implicazioni che il suo esito possa provocare a successive interpretazioni di UNCLOS e delle leggi internazionali consuetudinarie in quanto potrebbero generare possibili restrizioni della libertà di navigazione ed aprire un dibattito sullo status del personale militare in missione all’estero o nelle acque internazionali. Per quanto riguarda il confronto diplomatico tra India ed Italia, spero fortemente che le rispettive relazioni vengano normalizzate il più presto possibile, perché ulteriori esacerbazioni non sono proprie di Paesi che hanno tradizioni navali ed internazionali di rispetto”. Quanto afferma il dott.Fernando Cerutti Consultant on International Cooperation and Development Argentina

Fine Vicenda

Marò, il Tribunale internazionale assegna il processo all’Italia: “Ma Roma dovrà pagare per i pescatori uccisi”

“I giudici internazionali, a conclusione del duro confronto di norme e competenza giudicante, hanno riconosciuto “l’immunità” dei Fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, “funzionari dello Stato italiano nell’esercizio delle loro funzioni”. Ma l’Italia dovrà risarcire la perdita di vite umane sul peschereccio colpito dai militari al largo del Kerala. “Violata libertà di navigazione”. L’incidente avvenne il 15 febbraio 2012”

02 LUGLIO 2020 titolon PUBBLICATO  su 2 MINUTI DI LETTURA

Il Tribunale internazionale dell’Aja, ha preso la sua decisione finale sul caso sul caso dei 2 marò italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone: il processo viene assegnato all’Italia. Ma la città di Roma dovrà elargire tramite risarcimento i danni alle famiglie dei due pescatori uccisi e al capitano del peschereccio bersagliato al largo del Kerala il 15 febbraio del 2012. I giudici sovranazionali riconoscono “l’immunità funzionale” dei fucilieri di Marina per l’incidente: all’India viene quindi precluso l’esercizio della propria giurisdizione, certificando che i due militari erano funzionari dello Stato italiano, impegnati nell’esercizio delle loro funzioni. Allo stesso tempo prevede il Tribunale arbitrale che, “l’Italia ha violato la libertà di navigazione e dovrà pertanto compensare l’India per la perdita di vite umane, i danni fisici, il danno materiale all’imbarcazione e il danno morale sofferto dal comandante e altri membri dell’equipaggio del peschereccio indiano Saint Anthony”, a bordo del quale morirono i due pescatori. Un comunicato della Farnesina aggiunge che “al riguardo, il Tribunale ha invitato le due parti a raggiungere un accordo attraverso contatti diretti”, e la Farnesina precisa “l’Italia è pronta ad adempiere a quanto stabilito dal Tribunale arbitrale, con spirito di collaborazione”. Di fatto ammettendo la colpa dell’incidente e preparandosi a versare i risarcimenti.. Il Tribunale suddetto, era stato costituito all’Aja il 6 novembre 2015, presso la Corte Permanente di Arbitrato, per decidere sulla controversia tra Italia e India sull’incidente in cui i due fucilieri avevano sparato dalla nave “Enrica Lexie” contro il peschereccio “St Anthony”. Latorre e Girone erano stati arrestati quando la nave Lexie era stata fatta entrare in porto in India. E avevano poi trascorso molti mesi in detenzione in India, di fatto agli arresti domiciliari. I due sottufficiali di Marina erano poi rientrati in Italia rispettivamente il 13 settembre 2014 e il 28 maggio 2016.Italia e India,  come esposto, dopo una estenuante fase di scontro politico e giudiziario, avevano deciso di comune accordo di ricorrere al Tribunale dell’Aja perché decidesse innanzitutto a chi spettava la giurisdizione. I due paesi si erano di conseguenza impegnati a svolgere il processo una volta attribuito a una delle due Parti. A questo punto quindi secondo l’Aja l’Italia dovrà far ripartire il procedimento penale aperto a suo tempo dalla Procura della Repubblica di Roma.Il Tribunale però ha rilevato anche che “l’Italia ha violato la libertà di navigazione sancita dagli articoli 87 e 90 della Convenzione delle Onu sul Diritto del Mare, e dovrà compensare l’India per la perdita di vite umane, i danni fisici, il danno materiale all’imbarcazione e il danno morale sofferto dal comandante e altri membri dell’equipaggio del peschereccio indiano “Saint Anthony”. Il che di fatto riconosce all’Italia la responsabilità dell’incidente. 

Articolo 87 Libertà dell’alto mare 1. L’alto mare è aperto a tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale. La libertà dell’alto mare viene esercitata secondo le condizioni sancite dalla presente Convenzione e da altre norme del diritto internazionale. Essa include, tra l’altro, sia per gli Stati costieri sia per gli Stati privi di litorale, le seguenti libertà: a) libertà di navigazione; b) libertà di sorvolo; c) libertà di posa di cavi sottomarini e condotte, alle condizioni della Parte VI; d) libertà di costruire isole artificiali e altre installazioni consentite dal diritto internazionale, alle condizioni della Parte VI; e) libertà di pesca, secondo le condizioni stabilite nella sezione 2; f) libertà di ricerca scientifica, alle condizioni delle Parti VI e XIII. 2. Tali libertà vengono esercitate da parte di tutti gli Stati, tenendo in debito conto sia gli interessi degli altri Stati che esercitano la libertà dell’alto mare, sia i diritti sanciti dalla presente Convenzione relativamente alle attività nell’Area.

Articolo 90 Diritto di navigazione Ogni Stato, sia costiero sia privo di litorale, ha il diritto di far navigare nell’alto mare navi battenti la sua bandiera.

Le disquisizioni

“La tesi dell’Italia, dopo anni di lunghe battaglie, ha prevalso. I nostri due militari, funzionari dello Stato italiano, impegnati nell’esercizio delle loro funzioni sono immuni dalla giustizia straniera”. Lo scrive in un post su Facebook Luigi Di Maio, a commento della decisione del Tribunale arbitrale dell’Aja.  “Oggi – conclude – si mette un punto definitivo a una lunga agonia”.

Sulla vicenda dei marò “è stata riconosciuta giurisdizione all’Italia. Mi sembra una buona notizia” ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti.

Paolo Gentiloni su Twitter “Riconosciuta la giurisdizione italiana nei confronti dei due Marò. Nel 2015 fu giusto affidare la controversia alla Corte dell’Aja. Grazie alla Farnesina e a tutti coloro che in questi anni hanno difeso le nostre ragioni”. All’epoca, l’attuale commissario europeo all’Economia, era ministro degli Esteri.Secondo India Today, New Delhi “ha vinto” perché vede riconosciuto il “diritto ai risarcimenti” anche se “non potrà perseguire” i due fucilieri di marina.

Secondo Asia news, l’Alta Corte ha stabilito che il dossier sarà chiuso quando lo Stato italiano avrà versato su un conto del ministero degli Esteri di Delhi 100 milioni di rupie (circa 1,1 milioni di euro) come risarcimento. Le famiglie dei pescatori hanno infatti accettato l’indennizzo e la somma di denaro si aggiunge a quella già versata in passato dall’Italia per circa 245 mila euro. Nel gennaio dell’anno successivo al 2012, la Corte Suprema indiana stabilisce che il governo del Kerala non ha competenze sulla questione e affida il caso a un tribunale speciale da costituire a New Delhi. Nel frattempo, il 21 marzo 2013, il governo italiano annuncia che i due maro’ rientreranno in India al termine di una licenza in Italia concessa per permettere loro di votare. Dieci giorni prima l’allora ministro degli Esteri, Giulio Terzi, aveva affermato che non sarebbero tornati, ma dopo le fortissime pressioni di New Delhi arriva il dietrofront. In cambio, l’Italia ottiene la garanzia da New Delhi che è esclusa la pena di morte. Il mutamento di strategia però porta alle dimissioni per protesta del capo della diplomazia, annunciate il 26 marzo alla Camera, in diretta televisiva, “a salvaguardia della onorabilità del nostro Paese, delle forze armate e della diplomazia italiana”. Che la Farnesina “abbia agito per fatti suoi è risibile e strumentale”, spiega in quell’occasione Terzi, sottolineando che sulla decisione di non rimandare i fucilieri in India al termine della licenza elettorale aveva avuto “l’assenso di tutti”.

Intanto, in India, dopo la costituzione a New Delhi di un tribunale ‘ad hoc’, nel marzo 2014 la Corte suprema accoglie il ricorso presentato dai due fucilieri contro il coinvolgimento nel caso della Nia, la polizia antiterrorismo, dopo l’esclusione del ricorso alla legge antipirateria. I giudici indiani sospendono il processo a carico dei marò presso il tribunale speciale, mentre l’Italia punta a internazionalizzare il caso e sollecita un arbitrato sulla giurisdizione, invocando anche l’immunità funzionale di cui godevano i due militari. Ad agosto dello stesso anno Massimiliano Latorre viene ricoverato in un ospedale di New Delhi a causa di una leggera ischemia cerebrale. A metà settembre gli viene concesso un permesso di quattro mesi per curarsi in Italia. Da allora, la Corte Suprema gli concederà diverse proroghe, estendendo la sua convalescenza in patria, e non farà più rientro in India. Nel giugno 2015, l’Italia attiva l’arbitrato internazionale di fronte all’impossibilità di arrivare a una soluzione per via negoziale diretta con l’India. Roma chiede misure che consentano la permanenza di Latorre in Italia e il rientro in patria di Girone durante l’iter della procedura arbitrale. Il 24 agosto 2015, il Tribunale internazionale del Mare ordina a Italia e India di sospendere qualsiasi procedura e astenersi dall’avviarne altre, respingendo la richiesta di Roma di misure temporanee. Quasi un anno dopo, il 2 maggio 2016, il Tribunale arbitrale dell’Aja dispone che il sergente Girone faccia rientro in Italia fino alla conclusione del procedimento arbitrale, e così avviene il 28 maggio, alla presenza dell’allora ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, e di quello della Difesa, Roberta Pinotti. I rapporti bilaterali con l’India si sono riaperti ufficialmente nell’ottobre 2017 con la visita a New Delhi di Gentiloni, divenuto nel frattempo presidente del Consiglio. La sentenza del tribunale arbitrale era prevista entro ottobre 2018 ma è slittata per la morte di un giudice indiano, sostituito a novembre. Il verdetto potrebbe arrivare il 20 luglio. A volte i diritti di difesa, di prova, umani, di garanzia militare debbono cedere il passo ad accordi di tipo economico-risarcitorio per un equilibrio fittizio di intese.

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